Sez. 5, Sentenza n. 2058 del 19/01/2024 (Rv. 670206-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Processo tributario - Domande nuove inammissibili nel giudizio di appello - Configurabilità - Diversità di causa petendi - Contestazione in primo grado dell'an debeatur - Diversa prospettazione giuridica in appello - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Nel giudizio tributario è configurabile una domanda nuova, inammissibile in appello, quando il contribuente introduce una diversa "causa petendi", deducendo un differente tema di indagine e di decisione idoneo ad alterare l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, mentre il contribuente - che, nel primo grado, abbia comunque contestato in toto l'an debeatur - è legittimato a sollevare col gravame una diversa prospettazione giuridica del medesimo "petitum" sulla non debenza del tributo.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)