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Sez. 3 - , Sentenza n. 41139 del 25/06/2019 Cc. (dep. 08/10/2019) Rv. 277981 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Reato ex art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 - Reato permanente - Stato di flagranza - Momento di cessazione - Individuazione.
Stato
decisa il 2019-06-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277981-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI

L'art. 40 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, che sanziona la sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, disciplina un delitto permanente, con la conseguenza che lo stato di flagranza, ai sensi dell'art. 382, comma 2, cod. proc. pen., perdura fino al pagamento dell'accisa ovvero fino a quando l'agente, per atto volontario o per un provvedimento ablatorio da parte dell'autorità giudiziaria, non ha più la disponibilità del bene.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)