Sez. 1, Sentenza n. 13297 del 26/07/2012 (Rv. 623581 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE | Direzione lavori - Ordini di servizio - Natura - Atti amministrativi - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - ESTINZIONE DEL CONTRATTO - RESCISSIONE
In tema di appalti pubblici e con riguardo al procedimento di rescissione del contratto previsto dall'art. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. F, gli ordini di servizio della direzione lavori (o dell'ingegnere capo), pur non essendo atti pubblici, non sono neppure equiparabili a mere comunicazioni o informative di parte, ovvero a deposizioni testimoniali interessate prive di rilevanza giuridica, costituendo invece, per effetto della normativa sui lavori pubblici, esercizio di poteri o di diritti potestativi, che all'amministrazione competono nell'esplicazione dell'ingerenza riservatale dal legislatore nell'esecuzione dell'appalto. Essi hanno, quindi, natura amministrativa, volta a dichiarare il contenuto del contratto, di cui tendono ad assicurare la regolare esecuzione, con necessità di uniformazione dell'appaltatore, essendo tale conclusione confermata dalla necessità che gli ordini di servizio assumano forma scritta e siano segnati, con numero progressivo, nello speciale registro di contabilità, contenente obbligatoriamente tutte le vicende e i documenti dell'appalto.
Riferimenti normativi: DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 12, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 340, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 3, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)