Sez. 1, Sentenza n. 6131 del 17/03/2014 (Rv. 630507 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE | Appalti pubblici - Contabilità dei lavori - Forma scritta per tutti gli atti del rapporto - Necessità - Prova orale - Inammissibilità - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - CONTABILITÀ DEI LAVORI - RISERVE
In tema di appalti pubblici, la contabilità dei lavori è disciplinata da regole rigide e pertanto la forma scritta si impone per tutti gli atti del rapporto, con la conseguenza che è inammissibile la prova orale. (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che non aveva ammesso alcuna prova testimoniale con riferimento alle riserve apposte sullo stato finale).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 35, Regio Decr. 25/05/1895 num. 350 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)