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Sez. 1, Sentenza n. 832 del 20/03/1972 (Rv. 357014 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - LOCALI ADIBITI AD AVICOLTURA - ASSOGGETTAMENTO AL BENEFICIO DI CUI ALL'ART 29 DELLA LEGGE N 454 DEL 1961 - ESTENSIONE AI LOCALI ADIBITI ALLA POLLICOLTURA - ESCLUSIONE - CARATTERE INNOVATIVO DELLA LEGGE N 486 DEL 1964 OPERATRICE DELLA DETTA ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1972-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357014-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTE DI CONSUMO (DAZIO) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI EDILIZI - PER COSTRUZIONI NUOVE - LOCALI ADIBITI AD AVICOLTURA - ASSOGGETTAMENTO AL BENEFICIO DI CUI ALL'ART 29 DELLA LEGGE N 454 DEL 1961 - ESTENSIONE AI LOCALI ADIBITI ALLA POLLICOLTURA - ESCLUSIONE - CARATTERE INNOVATIVO DELLA LEGGE N 486 DEL 1964 OPERATRICE DELLA DETTA ESTENSIONE.*

La legge 2 giugno 1961, n 454, agli articoli 16 e 17 ha distintamente considerato gli impianti zootecnici e quelli avicoli, pur disponendo -per gli uni e per gli altri- le stesse provvidenze. Il legislatore, seguendo l'accezione tradizionale del termine 'bestiamè non ha inteso comprendere nell'art 29 della predetta legge (ai fini della esenzione dalla imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione di locali adibiti ad avicoltura) anche il pollame, con la conseguenza che le esenzioni tributarie previste nel citato art 29 non riguardano i detti locali. L'agevolazione e stata estesa agli impianti di pollicoltura ed alle costruzioni connesse solo con la legge 13 giugno 1964 n 486, la quale ha carattere innovativo e non interpretativo rispetto all'art 29 della legge n 454 del 1961. (Conf 2267'70, mass n 348444).*

Riferimenti normativi: Legge 13/06/1964 num. 486, Legge 02/06/1961 num. 454 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)