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Sez. 1, Sentenza n. 2267 del 07/11/1970 (Rv. 348444 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DA COSTRUZIONI - PER IMPIANTI DI ALLEVAMENTO - DISCIPLINA DELLA LEGGE N 486 DEL 1964 - ESTENSIONE DEL BENEFICIO - ALLEVAMENTO DI BESTIAME ED UCCELLI.*
Stato
decisa il 1970-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348444-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA DI CONSUMO - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - OGGETTIVE - MATERIALI DA COSTRUZIONI - PER IMPIANTI DI ALLEVAMENTO - DISCIPLINA DELLA LEGGE N 486 DEL 1964 - ESTENSIONE DEL BENEFICIO - ALLEVAMENTO DI BESTIAME ED UCCELLI.*

L'articolo unico della legge 13 giugno 1964, n 486, ha modificato l'art 29 della legge 2 giugno 1961, n 454, nel senso che, non usando piu il termine 'bestiamè ed usando, piu genericamente, l'espressione 'animali ed uccellì e contemplando distintamente la categoria degli agricoltori e quella degli allevatori, ha esteso il beneficio tributario dell'esenzione dalla imposta di consumo sui materiali impiegati nella costruzione e riparazione di impianti ed attrezzature per l'allevamento di bestiame ad allevatori che, non essendo allevatori di bestiame non rientravano nella categoria degli agricoltori singoli o associati di cui alla legge del 1961 e non erano ammessi al beneficio previsto da tale norma.*

Riferimenti normativi: Legge 02/06/1961 num. 454 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)