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Sez. 6, Sentenza n. 1015 del 20/03/1998 Cc. (dep. 08/04/1998) Rv. 211948 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Concertazione di linee difensive tra più indagati - Pericolo per la genuinità della prova - Configurabilità.
Stato
decisa il 1998-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211948-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Ai sensi dell'art. 274, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., può concretare un pericolo attuale per la genuinità della prova la concertazione di linee difensive da parte di più indagati. A tale conclusione non è in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, che nel tutelare l'autodifesa e la difesa tecnica, dà fondamento a una situazione giuridica soggettiva inviolabile ma di carattere individuale e non impedisce quindi al legislatore di porre limiti a iniziative collettive degli indagati che, in quanto tali, sono in grado di proiettare i loro effetti al di là della sfera personale di ciascuno. (Nella specie era stata accertata l'esistenza di ripetuti contatti, anche telefonici, tra gli indagati, finalizzati a precostituire difese e strategie comuni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 274 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)