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Sez. 3, Sentenza n. 39823 del 23/09/2008 Cc. (dep. 23/10/2008) Rv. 241276 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Predisposizioni di versioni dei fatti mendaci - Pericolo per la genuinità della prova - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-09-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241276-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. non concreta un pericolo attuale per la genuinità della prova la predisposizione, da parte dell'indagato, di versioni dei fatti, pur se mendaci, dirette a sminuire la portata o l'attendibilità di quanto riferito dalla parte lesa o da altri testi, rappresentando tali attività esercizio del diritto di difesa dell'imputato. (Nella specie, da intercettazioni telefoniche erano tra l'altro risultate conversazioni tra gli indagati finalizzate a concordare versioni comuni anche attraverso il tentativo di contattare le parti lese).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 lett. A

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)