Sez. L, Sentenza n. 6822 del 05/05/2003 (Rv. 562652 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE | Notificazione al procuratore nominato nel ricorso in appello - Necessità - Fondamento - Disciplina ex art. 170 cod. proc. civ. - Portata - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - INCIDENTALE
Dopo la costituzione in giudizio dell'appellante principale, la quale nel rito del lavoro si perfeziona con il deposito del ricorso (art. 434 cod. proc. civ.), la notifica allo stesso dell'appello incidentale deve essere eseguita presso il procuratore nominato nel ricorso in appello, indipendentemente dalla elezione di domicilio presso di lui, poiché l'art. 170 cod. proc. civ., disponendo che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito individua in quest'ultimo il destinatario delle notificazioni degli atti cosiddetti endoprocessuali solo in base alla relazione che si determina tra il procuratore medesimo e la parte da lui rappresentata. (Nella specie, la notificazione dell'appello incidentale, eseguita direttamente all'INPS, nel domicilio eletto in una sua sede e senza alcuna menzione del procuratore, è stata considerata come effettuata non già al procuratore costituito e neppure alla parte presso lo stesso, ma alla parte personalmente, e quindi nulla).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)