Sez. L, Sentenza n. 5421 del 17/06/1997 (Rv. 505247 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO | Decorrenza del termine breve per impugnare - Necessità - Conoscenza della sentenza acquisita aliunde dal procuratore - Irrilevanza - Fattispecie - Notificazione della sentenza all'I.N.P.S. in persona del presidente nel domicilio eletto presso una sua sede, senza menzione del procuratore - Effetti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - PRESSO IL PROCURATORE COSTITUITO
La notifica della sentenza al procuratore costituito, ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ. costituisce presupposto formale indispensabile per la decorrenza del termine breve per impugnare previsto dall'art. 325 cod. proc. civ., non essendo ammessi equipollenti ed essendo in particolare irrilevante l'eventuale conoscenza che il suddetto procuratore abbia altrimenti avuto della sentenza; ne consegue che deve considerarsi inefficace ai fini della decorrenza del suddetto termine breve, con conseguente applicabilità del termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 cod. proc. civ., la notificazione della sentenza all'I.N.P.S. eseguita direttamente a tale ente in persona del suo presidente, nel domicilio eletto presso una sua sede, senza alcuna menzione del procuratore, atteso che tale notificazione deve essere considerata come effettuata non già al procuratore costituito, e neppure alla parte presso lo stesso, bensì alla parte personalmente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)