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Sez. L, Sentenza n. 10840 del 25/05/2016 (Rv. 639850 - 01)

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO | Ricorso ex art. 700 c.p.c. - Idoneità a impedire termini di decadenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/639850-01

PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI D'URGENZA - PROCEDIMENTO

Il rimedio cautelare, alla luce della nuova struttura del procedimento ex art. 700 c.p.c., e degli altri provvedimenti cautelari anticipatori, delineata nell'art. 669-octies, comma 6, c.p.c., aggiunto dal d.l. n. 35 del 2005, conv. con modif. nella l. n. 80 del 2005, che ha introdotto una previsione di attenuata strumentalità rispetto al giudizio di merito, la cui instaurazione è facoltativa, ha assunto, ad ogni effetto, le caratteristiche di un'autonoma azione in quanto potenzialmente atto a soddisfare l'interesse della parte anche in via definitiva pur senza attitudine al giudicato, sicché la proposizione del ricorso è idonea ad impedire il maturare di termini di decadenza. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, che aveva pertanto ritenuto evitata la decadenza di cui all'art. 2553 c.c. per l'impugnazione di delibera di esclusione di un socio da una cooperativa).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2553, Cod. Proc. Civ. art. 669 octies CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Decreto Legge 14/03/2005 num. 35 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 14/05/2005 num. 80 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)