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Sez. 1, Sentenza n. 2111 del 24/06/1968 (Rv. 334265 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO - EFFICACIA - IRREVOCABILITA - ESTREMI.*
Stato
decisa il 1968-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334265-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI (MODI DI) - RINUNZIA - REMISSIONE - DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO - EFFICACIA - IRREVOCABILITA - ESTREMI.*

La remissione di debito e un negozio unilaterale e recettizio, il cui effetto, gia verificatosi in conseguenza della comunicazione al debitore della dichiarazione del remittente, diventa definitivo ed ineliminabile, se, decorso il termine congruo di cui all'art.1236 cod.civ., il debitore non vi abbia fatto opposizione. (V. N.959-67, massima n.327205 1426-64, n.1674-60).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)