Sez. L, Sentenza n. 678 del 05/02/1982 (Rv. 418459 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - CONTROVERSIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO DEL LAVORO OVVERO CON IL RITO ORDINARIO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E TERMINI RISPETTIVI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - CONTROVERSIA TRATTATA IN PRIMO GRADO CON IL RITO DEL LAVORO OVVERO CON IL RITO ORDINARIO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E TERMINI RISPETTIVI.*
Ove una controversia sia stata trattata in primo grado con il rito del lavoro - di cui il tipico elemento rivelatore è la lettura del dispositivo della sentenza all'udienza di discussione - l'appello deve essere proposto con atto depositato a pena di decadenza nei termini di cui all'art. 434, secondo comma cod. proc. civ. (o all'art. 327, primo comma, in caso di mancata notificazione della sentenza stessa), anche con citazione a udienza fissa, purché tale atto sia "depositato" nei detti termini, rimanendo al riguardo irrilevante la circostanza che - prima della scadenza di essi - l'atto sia stato oppure no notificato all'appellato; mentre, se alla controversia sia stato applicato il rito ordinario, l'impugnazione deve essere proposta con citazione a udienza fissa da notificare nei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., non richiedendosi, ai fini della sua tempestività, l'avvenuto deposito di essa negli stessi termini (per l'iscrizione della causa a ruolo). (Conf 6433/80, mass n 410198).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)