Sez. L, Sentenza n. 6433 del 12/12/1980 (Rv. 410198 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHE CON QUELLO DEL LAVORO - IMPUGNAZIONE - FORME - TERMINI - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - CAMBIAMENTO DEL RITO - SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO IN PRIMO GRADO CON IL RITO ORDINARIO ANZICHE CON QUELLO DEL LAVORO - IMPUGNAZIONE - FORME - TERMINI - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Qualora una controversia sia stata trattata con il rito ordinario anziche con il rito del lavoro, l'impugnazione - quale che sia l'oggetto di essa - deve essere proposta con citazione ad udienza fissa da notificare nei termini di cui agli artt 325 e 327 cod proc civ, non richiedendosi, ai fini della sua tempestivita, l'avvenuto deposito di essa negli stessi termini in cancelleria. In questa ipotesi, il giudice di appello, ove ritenga di essere in presenza di causa rientrante fra quelle soggette al rito del lavoro deve, in applicazione dell'art 439 cod proc civ, provvedere ad adottare i provvedimenti di cui all'art 426 stesso codice proseguendo la trattazione con il rito del lavoro. Tale principio si applica anche alle cause in materia di assicurazioni sociali, nonche a quelle in materia agraria. (V 444/78, mass n 389743; (V 2364/77, mass n 386075; (V 1313/79, mass n 397573).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 426 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 439, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)