Sez. 1, Sentenza n. 14558 del 30/05/2008 (Rv. 603458 - 01)
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO | Amministratore - Responsabilità risarcitoria verso soci e terzi - Responsabilità di natura contrattuale fatta valere nei confronti della società - Dipendenza - Esclusione - Appello - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi dell'amministratore - Inammissibilità del gravame nei confronti della società - Esclusione.
SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - AZIONE DEL SOCIO E DEL TERZO DANNEGGIATO
La responsabilità risarcitoria dell'amministratore di una società di capitali nei confronti dei soci e dei terzi non è in alcun modo dipendente, sul piano logico, da quella, di natura contrattuale, eventualmente fatta valere nei confronti della società, così come questa seconda non presuppone l'accertamento di quella; ne consegue che, promossa una causa in primo grado nei confronti sia dell'amministratore che della società, e deceduto nelle more l'amministratore, la mancata integrazione del contraddittorio, in grado di appello, relativamente ad uno degli eredi di questo, non si traduce in conseguente inammissibilità del gravame proposto contro la società, non configurandosi una situazione di inscindibilità delle cause, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2395, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Proc. Civ. art. 332
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)