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Sez. 1, Sentenza n. 7763 del 02/08/1990 (Rv. 468512 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRITTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RECUPERO A TASSAZIONE DEI RICAVI INDUTTIVAMENTE RICOSTRUITI PER LA VENDITA DI MERCI INDICATE COME RIMANENZE DI MAGAZZINO - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1990-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/468512-01

TRIBUTI ERARIALI DIRITTI (POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (IRPEF) - IMPRESE MINORI - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - RECUPERO A TASSAZIONE DEI RICAVI INDUTTIVAMENTE RICOSTRUITI PER LA VENDITA DI MERCI INDICATE COME RIMANENZE DI MAGAZZINO - LEGITTIMITÀ.*

In tema di imposte sui redditi d'impresa, deve ritenersi legittimo, anche in caso d'impresa minore, il recupero a tassazione dei ricavi, induttivamente ricostruiti, per la vendita di merci indicate come rimanenze di magazzino, qualora il contribuente si sia limitato ad enunciare il valore globale di esse, non ottemperando all'Onere della sua specificazione distinta, per categorie omogenee di beni (artt. 18 secondo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e 62 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597).*

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 596 art. 62, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 17, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)