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Sez. 1, Sentenza n. 5529 del 14/03/2006 (Rv. 587276 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE | Azione di contraffazione - Esistenza del brevetto, titolarità e validità del medesimo - Condizioni dell'azione - Configurabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587276-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - VIOLAZIONE DI PRIVATIVA - IN GENERE

In tema di brevetto per invenzioni industriali, sino a quando la domanda di privativa resta segreta, la contraffazione del trovato cui essa si riferisce non è giuridicamente concepibile (con conseguente esclusione, sancita dall'art. 83-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, e succ. modif., della tutela, anche in via cautelare); e tuttavia, in nessun modo la mancanza di brevetto (ovvero, l'inaccessibilità della domanda) o la mancanza di titolarità del brevetto ovvero la nullità di esso o la sua scadenza precludono la possibilità di agire in giudizio, rendendo, quindi, improponibile la domanda, salvo il rigetto dell'azione proposta allorché, al momento della decisione, il brevetto non sia stato ancora rilasciato, o la domanda di brevetto non sia stata ancora resa accessibile ovvero il brevetto sia nullo o il suo titolare ne sia decaduto. In tutti questi casi, pertanto, si ha, non già una domanda improponibile, ma una domanda infondata, versandosi in ipotesi di carenza, non di presupposti, ma di condizioni dell'azione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 4, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 83 CORTE COST., DPR 29/06/1939 num. 1127 art. 4, DPR 29/06/1939 num. 1127 art. 34, Decreto Legisl. 19/03/1996 num. 198 art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)