Sez. T, Sentenza n. 19886 del 15/06/2026 (Rv. 679179-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE | Sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. - Effetti - Spossessamento delle azioni - Conseguenze - Applicazione dell'IVA di gruppo - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - DICHIARAZIONI - IN GENERE
Il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p., pur non incidendo sulla titolarità formale delle partecipazioni, determina un sostanziale spossessamento delle azioni, comportando l'impossibilità per la società controllante di esercitare un effettivo controllo sulla società controllata e, dunque, l'oggettiva insussistenza dei presupposti per l'applicazione del regime dell'IVA di gruppo.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)