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Sez. 3, Sentenza n. 2205 del 27/07/1973 (Rv. 365439 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - EFFICACIA - LIMITI - NUOVA NORMATIVA DEL REGIME DELLA PROROGA.*
Stato
decisa il 1973-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365439-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - EFFICACIA - LIMITI - NUOVA NORMATIVA DEL REGIME DELLA PROROGA.*

La rinuncia alla proroga legale di un contratto agrario e valida quando e fatta posteriormente all'entrata in vigore della legge che dispone tale proroga, ma perde la sua efficacia quando subentrano leggi successive che fissano una nuova proroga.*

Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)