Sez. 3, Sentenza n. 1952 del 14/05/1977 (Rv. 385679 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - DIRITTO ALLA PROROGA - COSTITUZIONE AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI PROROGA - RINUNZIA ANTERIORE ALLA SCADENZA CONVENZIONALE DEL RAPPORTO - VALIDITA.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - DIRITTO ALLA PROROGA - COSTITUZIONE AL MOMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE DI PROROGA - RINUNZIA ANTERIORE ALLA SCADENZA CONVENZIONALE DEL RAPPORTO - VALIDITA.*
Il diritto alla proroga legale di un rapporto agrario viene acquisito e diventa attuale con l'entrata in vigore della norma che lo conferisce, ancorche non sia ancora scaduto il termine di durata convenzionale del rapporto medesimo, con la conseguenza che, da detto momento, e configurabile una valida rinuncia al diritto stesso, pure se destinata a produrre effetti dopo quella scadenza convenzionale. (V 2205/73, mass n 365439; 2287'69, mass n 341676).*
Riferimenti normativi: Legge 15/09/1964 num. 756 art. 1, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)