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Sez. 4, Sentenza n. 2395 del 13/12/2011 Ud. (dep. 20/01/2012) Rv. 251753 - 01

PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE | Giudice di pace - Esercizio delle funzioni di pubblico ministero da parte di iscritto al secondo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali - Regolarità dell'iscrizione - Onere della prova - Ripartizione.
Stato
decisa il 2011-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251753-01

PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE

Qualora nel dibattimento dinanzi al giudice di pace le funzioni di P.M. siano esercitate da un dottore in giurisprudenza iscritto al secondo anno della Scuola di specializzazione per le professioni legali, l'effettività e la regolarità di tale iscrizione, la cui mancanza comporterebbe la nullità della sentenza, devono presumersi fino a prova contraria, prove di cui è onerato il ricorrente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 50

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)