Sez. 4, Sentenza n. 24043 del 09/03/2004 Ud. (dep. 26/05/2004) Rv. 228579 - 01
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Funzioni requirenti - Delegabilità a vice procuratori onorari - Rilevanza interna del provvedimento - Mancata allegazione della delega - Nullità - Esclusione.
PUBBLICO MINISTERO (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE
La possibilità per il dirigente dell'Ufficio di delegare le funzioni di pubblico ministero alle persone indicate nell'art. 72 dell'ordinamento giudiziario attiene all'organizzazione interna dell'ufficio di procura e l'eventuale violazione delle regole che disciplinano questa materia è priva di rilievo esterno o processuale; né la mancata allegazione ed esibizione della delega costituisce causa di nullità atteso che l'art. 162 disp. att. cod. proc. pen. non prevede questa sanzione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 72 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 162 CORTE COST., Legge 28/07/1989 num. 271 art. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)