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Sez. L, Sentenza n. 6310 del 27/10/1986 (Rv. 448536 - 01)

COMPORTO - PREVISIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PERIODO DI DURATA MASSIMA DELLA MALATTIA - CALCOLO - INCLUSIONE DEI GIORNI NON LAVORATIVI - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-10-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448536-01

COMPORTO - PREVISIONI DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA - PERIODO DI DURATA MASSIMA DELLA MALATTIA - CALCOLO - INCLUSIONE DEI GIORNI NON LAVORATIVI - LEGITTIMITÀ.*

In tema di comporto per malattia, legittimamente le parti possono prevedere nel contratto collettivo che nel periodo di durata massima della malattia (cosiddetto comporto), in cui è conservato al lavoratore assente il posto di lavoro, siano computati anche i giorni non lavorativi, dovendosi presumere la continuità dell'episodio morboso, salva prova contraria da parte del datore di lavoro. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto la computabilità dei giorni non lavorativi nel periodo di comporto con riferimento all'art. 69 CCNL 8 luglio 1982 per i dipendenti dei pubblici esercizi). (V 2135/84, mass n 434174; (Conf 3088/84, mass n 435131).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Contr. Coll. 08/07/1982 num. 69

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)