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Sez. L, Sentenza n. 2135 del 30/03/1984 (Rv. 434174 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI RIFERIMENTO DEL COMPORTO PER MALATTIE DISCONTINUE O FRAZIONATO - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DEL GIUDICE - COLLOCAMENTO DEL TERMINE INIZIALE IN EPOCA ANTERIORE ALL'INIZIO DELLA VIGENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - PROBLEMA DI SUCCESSIONE DI NORME COLLETTIVE - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 11, SECONDO COMMA, PRELEGGI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434174-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO - INFORTUNI E MALATTIE - PERIODO DI RIFERIMENTO DEL COMPORTO PER MALATTIE DISCONTINUE O FRAZIONATO - DETERMINAZIONE EQUITATIVA DEL GIUDICE - COLLOCAMENTO DEL TERMINE INIZIALE IN EPOCA ANTERIORE ALL'INIZIO DELLA VIGENZA DEL CONTRATTO COLLETTIVO - PROBLEMA DI SUCCESSIONE DI NORME COLLETTIVE - INSUSSISTENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 11, SECONDO COMMA, PRELEGGI - ESCLUSIONE.*

Il giudice, nella Determinazione equitativa, ai sensi del secondo comma dell'art. 2110 cod. civ., del periodo di riferimento del comporto per malattie discontinue o frazionato, può collocare il termine iniziale di detto periodo di riferimento, procedendo a ritroso dalla data del licenziamento, anche in epoca anteriore all'inizio della vigenza del contratto collettivo che prevedendo il comporto non ne specifica il maggior arco temporale, senza che per ciò possa porsi un problema di successione di norme collettive e senza che tale operazione possa configurare una violazione del secondo comma dell'art. 11 delle preleggi, riguardante i contratti del soppresso sistema corporativo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2110 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)