Sez. 2, Sentenza n. 2451 del 15/04/1980 (Rv. 406171 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DEL VENDITORE CHE INVIA AL COMPRATORE UN QUANTITATIVO DI QUELLA ORDINATAGLI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE PRIMA DELLA RISPOSTA DELL'ACCETTANTE - APPLICABILITA ALL'IPOTESI DEL VENDITORE CHE INVIA AL COMPRATORE UN QUANTITATIVO DI QUELLA ORDINATAGLI - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'art 1327 cod civ - secondo cui il contratto, ove la prestazione, per richiesta del proponente o per la natura dell'affare o secondo gli Usi, deve eseguirsi senza una preventiva risposta, S'intende concluso nel momento e nel luogo in cui si e iniziata l'esecuzione- non puo trovare applicazione nell'ipotesi del venditore che invii alla controparte un quantitativo di merce maggiore di quello ordinatogli. Cio, peraltro, non esclude che, anche in tal caso, il consenso dell'acquirente possa manifestarsi attraverso un comportamento concludente, ravvisabile, secondo l'insindacabile apprezzamento del giudice del merito, anche in un contegno omissivo e, al limite, nel concorso di peculiari circostanze e situazioni oggettive, persino nel silenzio serbato da chi abbia interesse a contraddire e si trovi nella possibilita di farlo. (V 1367/77, mass n 385083; (V 1939/73, mass n 365034; (V 3891/69, mass n 344284).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1327, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)