Sez. 2, Sentenza n. 1367 del 12/04/1977 (Rv. 385083 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - SILENZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (INVIO DI FATTURE AL COMMITTENTE DI DETERMINATI LAVORI; SILENZIO DI QUEST'ULTIMO; ACCETTAZIONE TACITA DEI PREZZI INDICATI NELLE FATTURE).*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - SILENZIO - RILEVANZA - CONDIZIONI - FATTISPECIE (INVIO DI FATTURE AL COMMITTENTE DI DETERMINATI LAVORI; SILENZIO DI QUEST'ULTIMO; ACCETTAZIONE TACITA DEI PREZZI INDICATI NELLE FATTURE).*
Il silenzio di chi abbia interesse a contraddire, e si trovi nella possibilita di farlo, puo assurgere a manifestazione tacita di volonta, produttiva di effetti giuridici, ove concorrano peculiari circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, che diano un univoco significato al silenzio medesimo. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che il protratto silenzio del committente di determinati lavori, a fronte dell'invio di fatture e di numerose lettere di sollecito da parte dell'esecutore di quei lavori, valutato unitamente alla circostanza che fra le medesime parti erano successivamente intervenuti altri rapporti contrattuali, assumeva il valore di accettazione dei prezzi portati da dette fatture e di riconoscimento della loro conformita ai patti contrattuali. La suprema Corte, premesso il principio di cui sopra, ha ritenuto corretta la statuizione). (V 126/73, mass n 361882; (V 190/71, mass n 349587).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)