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Sez. L, Sentenza n. 2480 del 28/06/1976 (Rv. 381268 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI - ESERCIZIO COLLETTIVO - NECESSITA - AUTORIZZAZIONI OD INIZIATIVE DI ORGANI SINDACALI - IRRILEVANZA - SCIOPERO PROCLAMATO DA UN'ASSEMBLEA DI LAVORATORI - INOSSERVANZA DELLE FORME DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - IRRILEVANZA - MANCATO PREAVVISO - NON CHIARA COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE DELL'ASSEMBLEA - ININFLUENZA SULLA LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1976-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381268-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - SCIOPERO - LIMITI - ESERCIZIO COLLETTIVO - NECESSITA - AUTORIZZAZIONI OD INIZIATIVE DI ORGANI SINDACALI - IRRILEVANZA - SCIOPERO PROCLAMATO DA UN'ASSEMBLEA DI LAVORATORI - INOSSERVANZA DELLE FORME DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - IRRILEVANZA - MANCATO PREAVVISO - NON CHIARA COMUNICAZIONE DELLA DECISIONE DELL'ASSEMBLEA - ININFLUENZA SULLA LEGITTIMITA.*

Lo sciopero costituisce un diritto individuale del lavoratore, attribuito per la tutela di un interesse collettivo e quindi suscettibile soltanto di collettivo Esercizio, che prescinde da iniziative ed autorizzazioni degli organi sindacali. Pertanto, ai fini della legittimita dello sciopero (e della conseguente esclusione di ogni illecito civile e disciplinare) proclamato da un'assemblea di lavoratori e irrilevante che detta assemblea non sia stata indetta e riunita, con le forme dell'art 20 dello statuto dei lavoratori, da una rappresentanza sindacale aziendale, che di essa non sia stato preavvisato formalmente il datore di lavoro o che allo stesso sia stata data comunicazione di contenuto non chiaro della decisione dell'assemblea. (V 988/73, mass n 363381).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 40, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 19 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)