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Sez. L, Sentenza n. 692 del 04/02/1986 (Rv. 444252 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN TERMINE DI PREAVVISO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 20 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444252-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ASSOCIAZIONI SINDACALI - SINDACATI (POSTCORPORATIVI) - LIBERTÀ SINDACALE - DIRITTO DI ASSOCIAZIONE E DI ATTIVITÀ SINDACALE - PREVISIONE CONTRATTUALE DI UN TERMINE DI PREAVVISO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA EX ART. 20 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*

I modi di Esercizio dei diritti sindacali sono nella disponibilità delle parti che ben possono prevedere un termine di preavviso per lo svolgimento dell'assemblea di cui all'art. 20 stat. Lavoratori, con la conseguenza che è lecito il diniego del datore di lavoro di consentire un'assemblea indetta senza il rispetto del preavviso previsto dalla contrattazione collettiva. (V 2480/76, mass n 381268).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)