Sez. 1, Sentenza n. 6489 del 10/12/1984 (Rv. 438073 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - IN RELAZIONE AD ACCORDO TRANSATTIVO INTERVENUTO PRIMA DELLA PRONUNCIA DI SECONDO GRADO - RILEVAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - IN RELAZIONE AD ACCORDO TRANSATTIVO INTERVENUTO PRIMA DELLA PRONUNCIA DI SECONDO GRADO - RILEVAZIONE D'UFFICIO DA PARTE DELLA CORTE DI CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il potere della suprema Corte di rilevare d'ufficio la cessazione della materia del contendere, in relazione ad accordo transattivo tra le parti, postula che quest'ultimo sia sopravvenuto in Sede di legittimità, e resta pertanto escluso con riguardo a transazione anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata. (V 636/83, mass n 425393).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)