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Sez. 1, Sentenza n. 7831 del 22/12/1986 (Rv. 449771 - 01)

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MORTE DELL'INABILITANDO NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA - ESCLUSIONE - RILEVABILITÀ DELL'EVENTO MORTE IN FUNZIONE DELLA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*
Stato
decisa il 1986-12-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449771-01

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - INABILITAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE - MORTE DELL'INABILITANDO NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA - ESCLUSIONE - RILEVABILITÀ DELL'EVENTO MORTE IN FUNZIONE DELLA SOPRAVVENUTA CARENZA DI INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - CONSEGUENTE DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO.*

La morte dell'inabilitando, ove sopraggiunta dopo la sentenza di appello, ma prima della proposizione del ricorso per Cassazione, pur determinando la cessazione della materia del contendere non ne consente la relativa declaratoria, la quale può avere luogo solo se l'evento estintivo sia verificato dopo la proposizione del ricorso, ma non impedisce di rilevare l'evento (morte) in funzione della sopravvenuta carenza d'interesse alla prosecuzione del giudizio e di dichiarare, quindi, l'inammissibilità del ricorso, che non può essere legittimato dalla pretesa utilità che il ricorrente potrebbe trarre da una formale Cassazione della sentenza di merito in altri eventuali giudizi. (V 6489/84, mass n 438073; (V 5884/82, mass n 423643; (V 2088/77, mass n 385817).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 415, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)