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Sez. U, Sentenza n. 690 del 15/02/1978 (Rv. 390035 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO - PRINCIPIO DI INERENZA DELL'ECCEZIONE ALL'AZIONE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE DELLA PREDETTA ECCEZIONE NEL GIUDIZIO SUL QUANTUM - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1978-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390035-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONDANNA GENERICA - SEPARAZIONE DEL GIUDIZIO SULL'AN DA QUELLO SUL QUANTUM - ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE DEL CREDITO - PRINCIPIO DI INERENZA DELL'ECCEZIONE ALL'AZIONE - APPLICABILITA - CONSEGUENZE - PROPOSIZIONE DELLA PREDETTA ECCEZIONE NEL GIUDIZIO SUL QUANTUM - NECESSITA.*

In base al principio di inerenza dell'eccezione all'Azione che e volta a contrastare, l'eccezione di prescrizione di un credito, per poter attingere il suo scopo, deve essere necessariamente proposta nel giudizio nel quale quel credito viene fatto valere; e, nel caso di scissione del processo (per limitazione originaria della domanda all'accertamento dell'an o per successiva restrizione di essa consentita anche per implicito), l'eccezione stessa va riservata al giudizio sulla Determinazione e liquidazione del quantum. (V 1223/74).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)