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Sez. L, Sentenza n. 7734 del 23/04/2004 (Rv. 572265 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE | Domanda di condanna in forma generica - Onere per il convenuto di proporre l'eccezione di prescrizione - Sussistenza - Mancata pronuncia in primo grado per assorbimento della questione nel rigetto della domanda principale - Onere per il convenuto vittorioso di riproporre l'eccezione in appello - Sussistenza.
Stato
decisa il 2004-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572265-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - IN GENERE

Anche a fronte di una domanda di condanna in forma generica, il convenuto che assuma che il proprio debito sia in tutto o in parte prescritto ha l'onere di sollevare la relativa eccezione, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione in primo grado, e, ove tale eccezione sia stata ritenuta assorbita dal giudice di primo grado che abbia rigettato la domanda, la parte vittoriosa ha l'onere di riproporre in appello l'eccezione di prescrizione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)