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Sez. 1 - , Ordinanza n. 9858 del 13/04/2023 (Rv. 667602 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale e umanitaria - Valutazione credibilità del richiedente - Criteri - Opinione del giudice - Esclusione - Procedimentalizzazione ex d.lgs. n. 251 del 2007 e d.lgs. n. 25 del 2008 - Rilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667602-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione della credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice, ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiersi ma alla stregua dei criteri indicati negli artt. 3 d.lgs. n. 251 del 2007 e 8 d.lgs. n. 25 del 2008. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza d'appello, in quanto, nel reputare non credibile il racconto di una cittadina cinese, che asseriva di essere stata sottoposta a persecuzione religiosa, per essere la stessa fuggita ottenendo il visto turistico per l'espatrio, aveva omesso di verificare le dichiarazioni rese dalla medesima in merito ai documenti e le risultanze delle Coi, che nulla riportavano sull'impossibilità di lasciare il paese da parte di fedeli di chiese clandestine).

Decreto Legge 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)