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Sez. 1 - , Ordinanza n. 15493 del 01/06/2023 (Rv. 668003 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Corretta individuazione della nazionalità del richiedente - Presupposto necessario della valutazione giudiziale - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-06-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668003-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, la corretta individuazione del Paese d'origine del ricorrente, da parte del giudicante, configura un presupposto imprescindibile per la valutazione di credibilità delle dichiarazioni e per la ricostruzione dei rischi cui il richiedente protezione sarebbe esposto in caso di rimpatrio, in adempimento dell'obbligo di cooperazione istruttoria cui il giudice è chiamato ad adempiere. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione del tribunale che aveva fatto dapprima riferimento al ricorrente come cittadino albanese, per poi esaminare il rischio in caso di rimpatrio in Senegal, consultandone le relative fonti di informazione, quando in realtà il ricorrente era originario della Nigeria).

Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 14 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)