Sez. L, Sentenza n. 3684 del 03/05/1990 (Rv. 466981 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PERSONALE VIAGGIANTE DEGLI AUTOMEZZI PUBBLICI DI LINEA EXTRAURBANI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE - LAVORO DOMENICALE - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - SPETTANZE - LIMITI.*
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - PERSONALE VIAGGIANTE DEGLI AUTOMEZZI PUBBLICI DI LINEA EXTRAURBANI ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE - LAVORO DOMENICALE - MAGGIORAZIONE DEL COMPENSO - SPETTANZE - LIMITI.*
Il diritto alla fruizione di un giorno di riposo dopo sei giorni di lavoro ed il principio della normale coincidenza di tale riposo con la domenica, quale giorno abitualmente dedicato al soddisfacimento di bisogni di vita familiare e sociale, comportano - non potendo in contrario argomentarsi dal disposto del secondo comma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 1958 n. 138 - che anche al personale viaggiante degli automezzi pubblici di linea extraurbani adibiti al trasporto di viaggiatori, che abbia prestato servizio in detto giorno festivo godendo del riposo settimanale in un giorno diverso, spetti, per il lavoro prestato di domenica, una maggiorazione di paga, che il giudice può determinare assumendo come parametri il compenso per il lavoro festivo o straordinario, salva la prova, gravante sul datore di lavoro, che la retribuzione corrisposta a tale personale comprende, in conformità alla disciplina contrattuale del rapporto, anche il corrispettivo per la maggiore penosità del lavoro domenicale. (V 2099/88, mass n 457959; (V 8476/87, mass n 456008; (V 7862/87, mass n 455661; (V 16/87, Corte cost.; (Conf 2184/88, mass n 458014).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 14/02/1958 num. 138 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)