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Sez. 3, Sentenza n. 4022 del 18/12/1968 (Rv. 337625 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA DELLA PROVA PER PRESUNZIONI- MANCATA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - PRECLUSIONE DELL'ESAME.*
Stato
decisa il 1968-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337625-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NON RIPROPOSTE EFFETTO DEVOLUTIVO (DECADENZA) - ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA DELLA PROVA PER PRESUNZIONI- MANCATA RIPROPOSIZIONE IN APPELLO - PRECLUSIONE DELL'ESAME.*

Il giudice di appello puo prendere in esame le eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado solo quando siano espressamente riproposte in appello. Qualora, pertanto, in appello non venga riproposta la doglianza volta a censurare l'ammissibilita delle presunzioni nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni, la relativa eccezione deve ritenersi rinunziata ai sensi dell'art. 346 cod.proc.civ., restando cosi precluso l'esame di essa in Sede di appello.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)