Sez. 5, Sentenza n. 9917 del 16/04/2008 (Rv. 602720 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE | Giudizio sulla ammissibilità delle prove - Differente valutazione da parte del giudice d'appello - Necessità di una impugnazione "ad hoc" - Esclusione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI APPELLO - IN GENERE
Al giudice tributario d'appello è sempre consentito ritenere ammissibili, ed utilizzare ai fini della decisione, fonti di prova già acquisite al processo ritenute inammissibili dal giudice di primo grado, e ciò anche in assenza di una espressa impugnazione sul punto, in quanto sia il principio dell'acquiescenza (art. 329 cod. proc. civ.), sia quello della decadenza dalle domande non riproposte (art. 346 cod. proc. civ.) non trovano applicazione con riferimento alla valutazione dei mezzi istruttori operata dal giudice di prima istanza riguardando rispettivamente le statuizioni della sentenza non legate da rapporto di pregiudizialità o conseguenzialità con quella oggetto dell'impugnazione, ed i fatti costitutivi del diritto postulato con la domanda.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 329, Cod. Proc. Civ. art. 346, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)