Sez. 6 - L, Ordinanza n. 23825 del 01/10/2018 (Rv. 650503 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni invalidità civile - Requisiti sanitari - Accertamento - Tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti ex d.m. 5 febbraio 1992 - Rilevanza - Omessa valutazione - Vizio di legittimità - Sussistenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
Con riferimento al presupposto medico - legale ai fini del riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con d.m. del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1988, integra la norma primaria ed è vincolante, con la conseguenza che la valutazione del giudice, che prescinda del tutto dall'esame di tale tabella, comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 2, DM min. SAL 05/02/1992, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)