Sez. L, Ordinanza n. 19610 del 13/06/2026 (Rv. 679441-01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni invalidità civile - Requisiti sanitari - Accertamento - Tabella indicativa delle percentuali di invalidità ex d.m. 5 febbraio 1992 - Rilevanza - Omessa valutazione - Vizio di legittimità - Sussistenza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di presupposti medico-legali per il riconoscimento delle prestazioni assistenziali agli invalidi civili, la tabella delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con d.m. del 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 509 del 1988, è vincolante nella quantificazione complessiva dell'invalidità, in quanto integrativa della norma primaria di legge, con la conseguenza che l'omessa valutazione di tale tabella comporta un vizio di legittimità denunciabile con ricorso per cassazione, in particolare nel caso di sentenza fondata su una consulenza tecnica che ometta di indicare per ciascuna patologia l'incidenza invalidante, la data di insorgenza, il codice ad essa attribuito dalle tabelle, i criteri per giungere alla valutazione finale nel caso di infermità plurime, e ometta, altresì, di applicare il calcolo riduzionistico mediante la formula prevista dalla medesima tabella, espressa in decimali.
Decreto Legisl. 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST., DM min. SAL 05/02/1992, Costituzione art. 38, Decreto Legisl. 23/11/1988 num. 509 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)