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Sez. 3, Sentenza n. 5450 del 06/09/1986 (Rv. 447973 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - PROROGA E RISOLUZIONE DI RAPPORTI AGRARI DI TIPO ASSOCIATIVO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA DEL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - PERSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447973-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - PROROGA E RISOLUZIONE DI RAPPORTI AGRARI DI TIPO ASSOCIATIVO - CONTROVERSIE RELATIVE - COMPETENZA DEL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - PERSISTENZA.*

L'art. 47 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (norme sui contratti agrari) non ha apportato alcuna modifica alla ripartizione della Competenza tra giudice del lavoro e Sezioni specializzate agrarie, alle quali restano attribuite le controversie concernenti l'affitto dei fondi rustici, la proroga legale dei contratti associativi, nonché la risoluzione dei rapporti agrari ed il conseguente rilascio dei fondi, mentre spetta al pretore, ex art. 409 n. 2 cod. proc. civ., la Competenza in ordine alla domanda riconvenzionale concernente il pagamento di somme per migliorie e lavori eseguiti sul fondo. (V 5413/84, mass n 437111; (V 3606/84, mass n 435603; (V 1490/84, mass n 433577; (V 16/83, mass n 424806).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 2, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)