Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 23919 del 29/10/2020 (Rv. 659360 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Onorari e pese - Liquidazione - Criteri - Separata indicazione del relativo ammontare - Necessità - Mera indicazione dell’importo complessivo - Illegittimità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di spese processuali, il giudice, nel pronunciare la condanna della parte soccombente al rimborso, in favore della controparte, delle spese e degli onorari del giudizio, deve liquidarne l'ammontare separatamente, con conseguente illegittimità della mera indicazione dell'importo complessivo, priva della specificazione delle due voci, in quanto inidonea a consentire il controllo sulla correttezza della liquidazione, anche in ordine al rispetto delle relative tabelle.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)