Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18905 del 28/07/2017 (Rv. 645162 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Criteri di liquidazione degli onorari e delle spese - Distinzione degli uni dalle altre - Fondamento - Nota spese specifica - Rideterminazione da parte del giudice di merito - Motivazione analitica - Necessità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
In tema di spese giudiziali, il giudice deve liquidare in modo distinto spese ed onorari, in relazione a ciascun grado del giudizio, per consentire alle parti di controllare i criteri di calcolo adottati e, in presenza di una nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può rideterminare globalmente i compensi in misura inferiore a quelli esposti, ma deve motivare adeguatamente l’eliminazione o la riduzione delle singole voci.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 75
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)