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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12713 del 20/06/2016 (Rv. 640100 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Permesso di soggiorno scaduto - Espulsione ex art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998 - Rifiuto della P.A. di ricevere l'istanza di rinnovo - Effetti - Impedimento all'espulsione - Condizioni - Prova del comportamento ostruzionistico - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640100-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dello straniero per intervenuta scadenza del permesso di soggiorno oltre il limite temporale stabilito nell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286 del 1998, il mancato rifiuto esplicito o "per facta concludentia" di ricevere l'istanza di rinnovo, ancorché tardivamente proposta, del permesso di soggiorno scaduto, può integrare una situazione di addebitabilità all'Amministrazione della permanenza illegale ed essere idonea ad inibire l'esercizio del potere espulsivo fino alla definizione della richiesta, purché lo straniero fornisca la prova di tale comportamento dilatorio od ostruzionistico. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'ordinanza di merito confermativa del provvedimento espulsivo omettendo qualsiasi accertamento sul fatto decisivo della presentazione del ricorrente in questura ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, spontanea per come evincibile dal decreto di espulsione, non recante l'indicazione del suo domicilio e, dunque, sconosciuto alla Polizia, che non avrebbe potuto convocarlo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)