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Sez. U, Ordinanza n. 14769 del 17/10/2002 (Rv. 557965 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione in materia di inquinamento da idrocarburi (Bruxelles, 29 novembre 1969) - Art. IX - Norma sulla giurisdizione - Giurisdizione esclusiva del giudice dello Stato o degli Stati di verificazione del danno - Ambito - Operatività anche per le domande di accertamento negativo della responsabilità risarcitoria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557965-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

L'art. IX della Convenzione internazionale, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969, sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, ratificata con la legge 6 aprile 1977, n. 185, e relativo protocollo emendativo, nell'affidare - ove un incidente abbia provocato danni dovuti ad inquinamento nel territorio di uno o più Stati contraenti, compreso il mare territoriale - ai giudici dello Stato o degli Stati in cui il danno si è prodotto la competenza giurisdizionale esclusiva a conoscere delle domande di risarcimento del danno, opera anche per le domande di accertamento negativo della responsabilità risarcitoria, atteso che queste rilevano, ai fini della competenza giurisdizionale, come una domanda che la lo stesso oggetto di quella di condanna.

Riferimenti normativi: Legge 06/04/1977 num. 185

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)