Sez. U, Sentenza n. 6899 del 07/05/2003 (Rv. 562697 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Materia contrattuale - Azione di simulazione e azione revocatoria proposte da un terzo nei confronti delle parti di un contratto - Criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, richiamato dall'art. 3 della legge n. 218 del 1995 - Applicabilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
Il criterio di collegamento stabilito dall'art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (concernente la competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale), criterio richiamato dall'art. 3, comma secondo, della legge 31 maggio 1995, n. 218, e secondo il quale, in materia contrattuale, il convenuto può essere citato davanti al giudice del luogo in cui l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, è applicabile non solo nelle ipotesi in cui si controverte tra le parti contraenti, ma anche quando sia un terzo, estraneo al rapporto contrattuale, a proporre, nei confronti delle parti del contratto, un'azione di simulazione, ai sensi degli art. 1414 e 1416, primo comma, del codice civile, o un'azione revocatoria, ex art. 2901 del codice medesimo. Anche in tal caso, infatti, non diversamente da quello in cui l'azione di simulazione è proposta da una delle parti verso l'altra, sono gli obblighi che dal contratto sono derivati tra le parti a presentarsi come obbligazione dedotta in giudizio, rispetto alla quale, quindi, continua a fungere da criterio di collegamento il luogo in cui l'obbligazione stessa è stata o avrebbe dovuto essere eseguita.
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)