Sez. 2, Sentenza n. 3016 del 07/05/1980 (Rv. 406773 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NELL'ATTO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PRESSO IL PRECEDENTE PROCURATORE AD LITEM - INIDONEITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NELL'ATTO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - OMISSIONE - NULLITA - SANATORIA - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PRESSO IL PRECEDENTE PROCURATORE AD LITEM - INIDONEITA.*
La dichiarazione di residenza (o l'elezione di domicilio) prevista dal primo comma dell'art 330 cod proc civ, supera ogni altra precedente indicazione o elezione e, pertanto, la notifica della impugnazione effettuata presso il procuratore gia domiciliatario della parte invece che nella residenza da questa dichiarata all'atto della notificazione della sentenza e affetta da nullita, che e tuttavia sanata, soltanto a norma dell'ultimo comma dell'art 156 cod proc civ, ove l'atto abbia raggiunto il suo scopo e non perche la notifica dell'impugnazione sia avvenuta presso il precedente procuratore ad litem della parte, non potendo un medesimo atto essere affetto da nullita ed avere contemporaneamente efficacia sanante di tale vizio.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)