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Sez. 1, Sentenza n. 2804 del 23/04/1983 (Rv. 427716 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NELL'ATTO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - OMISSIONE - NULLITÀ - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PRESSO IL PRECEDENTE PROCURATORE DELLA PARTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INIDONEITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427716-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELL'ATTO DI IMPUGNAZIONE - LUOGO DI NOTIFICAZIONE - NEL DOMICILIO ELETTO (O RESIDENZA DICHIARATA) - NELL'ATTO DI NOTIFICAZIONE DELLA SENTENZA - OMISSIONE - NULLITÀ - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE PRESSO IL PRECEDENTE PROCURATORE DELLA PARTE NEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO - INIDONEITÀ.*

La notifica dell'atto d'appello presso il procuratore della parte nel giudizio di primo grado, anziché nella residenza dichiarata o nel domicilio dalla medesima eletto in Sede di notificazione della sentenza, a norma dell'art. 330 cod. proc. civ., è affetta da nullità, in difetto di Costituzione dell'appellato, restando irrilevante che questi abbia avuto notizia "aliunde" del procedimento. Tale nullità, ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., applicabile anche nel giudizio di secondo grado in base al disposto dell'art. 359 cod. proc. civ., impone al giudice istruttore di assegnare, anche d'ufficio, un termine perentorio all'appellante per la rinnovazione della notificazione del gravame, la cui esecuzione, operando con efficacia "ex tunc", impedisce ogni decadenza. (V 3016/80, mass n 406773; (V 3443/75, mass n 377607; (V 178/67, mass n 325897).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 291 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)