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Sez. 2, Sentenza n. 11122 del 17/11/1990 (Rv. 469794 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI GIUDIZIO PETITORIO DA PARTE DEL CONVENUTO IN GIUDIZIO POSSESSORIO - DIVIETO FINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO POSSESSORIO ED ALLA ESECUZIONE DELLA DECISIONE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ECCEZIONE RILEVABILE D'UFFICIO.*
Stato
decisa il 1990-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469794-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE - PROPOSIZIONE DI GIUDIZIO PETITORIO DA PARTE DEL CONVENUTO IN GIUDIZIO POSSESSORIO - DIVIETO FINO ALLA DEFINIZIONE DEL GIUDIZIO POSSESSORIO ED ALLA ESECUZIONE DELLA DECISIONE - VIOLAZIONE DEL DIVIETO - ECCEZIONE RILEVABILE D'UFFICIO.*

L'art. 705 cod. proc. civ., il quale sancisce il divieto per il convenuto nel giudizio possessorio di proporre il giudizio petitorio fino a quando il primo non sia stato definito e la decisione eseguita, essendo ispirato all'esigenza di ordine pubblico del ripristino immediato della situazione possessoria lesa o compromessa, per ragioni che vanno al di là degli interessi delle parti private, non costituisce una norma disponibile. Ne consegue che il rilievo della violazione del divieto, può essere fatto anche di ufficio indipendentemente dall'eccezione della controparte. (Conf 7419/83, mass n 432021; (Conf 1353/77, mass n 385061).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)