Sez. 2, Sentenza n. 3755 del 15/04/1999 (Rv. 525420 - 01)
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE | Proposizione del giudizio petitorio da parte del convenuto in giudizio possessorio - Divieto fino alla definizione del giudizio possessorio ed all'esecuzione della decisione - Violazione del divieto - Eccezione - Rilevabile d'ufficio.
POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - GIUDIZIO POSSESSORIO E PETITORIO (RAPPORTO) - DIVIETO DI CUMULO - IN GENERE
Il divieto imposto al convenuto nel giudizio possessorio di proporre domande petitorie fino a quando il primo giudizio non sia stato definito e la decisione eseguita, è previsto a tutela di interessi generali e pertanto la sua violazione può essere rilevata anche d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'eccezione della parte interessata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 705 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)