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Sez. 3, Ordinanza n. 25593 del 25/09/2024 (Rv. 672450-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE | Requisiti - Unico atto - Necessità - Vizi e lacune - Integrazione con atto successivo - Inammissibilità - Proposizione di un nuovo ricorso sostitutivo del primo - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 2024-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672450-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - IN GENERE

Il ricorso per cassazione è un atto unico, che deve possedere tutti i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge; in caso di vizi o lacune, non è possibile integrarlo con un successivo atto, ma si può soltanto sostituirlo con un nuovo ricorso, sempre che non siano decorsi i termini di impugnazione.

Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)